Regolamento quadro per l’elezione del Segretario Regionale approvato dalla Direzione
Regolamento quadro transitorio per l’elezione del segretario regionale
del Partito democratico del Lazio
(Approvato dalla Direzione il 29/10/2008)
Capo I
Consultazione degli iscritti
Articolo 1
(Ufficio di Presidenza)
1. Fino al giorno della presentazione delle candidature a Segretario regionale del Partito Democratico del Lazio, l’attuazione del presente regolamento è garantita dall’organismo esecutivo regionale. Quest’ultimo predisporrà i moduli per la presentazione delle candidature a Segretario regionale e le raccoglierà entro i termini e secondo le modalità previste dall’articolo 4 del presente regolamento. Entro 48 ore dalla formalizzazione delle candidature, i candidati indicano 4 nominativi ciascuno per la composizione dell’Ufficio di Presidenza dell’elezione.
2. L’Ufficio di Presidenza: a) nomina i componenti del Collegio regionale dei Garanti e dei collegi provinciali, scelti fra personalità autorevoli e imparziali e, tra questi, i Presidenti dei Collegi stessi; b) nomina i componenti dell’Ufficio tecnico-amministrativo e, tra questi, il Direttore; c) riconosce i Comitati provinciali costituiti localmente; d) approva gli ulteriori regolamenti necessari allo svolgimento dell’elezione, ad eccezione di quelli di cui agli articoli successivi.
3. Il tesoriere del Partito Democratico del Lazio, di concerto con l’Ufficio di Presidenza, svolge le funzioni dell’Ufficio di Tesoreria dell’elezione.
4. I Comitati promotori provinciali, così come i Collegi dei garanti e gli uffici di cui al successivo articolo 3, hanno il fine di promuovere e garantire lo svolgimento della consultazione elettorale del livello istituzionale corrispondente e si considerano sciolti al momento dell’insediamento dell’assemblea.
Articolo 2
(Garanti)
1. I Collegi dei Garanti decidono sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento-quadro e vigilano, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza, sul corretto e imparziale svolgimento della consultazione degli iscritti e dell’elezione del segretario regionale di cui al Capo II.
2. Gli eventuali reclami o ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione al Collegio dei garanti della circoscrizione di residenza.
3. I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.
4. I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentanti entro le 48 ore successive.
5. I Garanti si pronunciano sulle questioni di cui al comma 4 entro le 48 ore successive.
Articolo 3
(Uffici tecnici)
1. L’Ufficio tecnico-amministrativo cura l’attuazione del presente regolamento e lo svolgimento della consultazione delle elezioni di cui al Capo II, a partire dalla predisposizione dei moduli per la presentazione delle candidature all’Assemblea costituente regionale. Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone i regolamenti necessari a specificare le procedure operative per la gestione delle operazioni di voto.
2. Il Direttore è responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto.
3. Gli organismi esecutivi del Partito Democratico del Lazio promuovono e coordinano le attività finalizzate a informare i cittadini e sollecitare la partecipazione al voto.
4. L’Ufficio di Tesoreria è responsabile per la gestione finanziaria delle attività connesse con lo svolgimento dell’elezione.
5. L’Ufficio tecnico-amministrativo decide le proprie modalità di articolazione a livello territoriale.
Articolo 4
(Candidature alla carica di segretario regionale)
1. Possono candidarsi alla carica di segretario regionale tutti coloro che risultano iscritti al Partito democratico al 14 novembre 2008.
2. Le candidature alla carica di segretario regionale del partito democratico possono essere avanzate entro il 14 novembre 2008 da parte degli iscritti al partito democratico.
3. Le candidature alla segreteria regionale del partito democratico devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno il 15 per cento dei membri dell’Assemblea regionale in carica e autenticate da almeno un consigliere comunale, provinciale, municipale o circoscrizionale.
4. Ciascun candidato deve depositare, unitamente alle sottoscrizioni di cui al comma 3, una piattaforma programmatica che ne identifichi le priorità di azione.
Capo II
Elezione diretta del segretario regionale
Articolo 5
(Indizione dell’elezione e titolari dell’elettorato attivo e passivo)
1. È indetta per il 14 dicembre 2008 l’elezione dei componenti dell’assemblea regionale del Partito democratico del Lazio e, in collegamento con essi, del Segretario regionale del partito.
2. Possono partecipare al voto tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età.
3. Gli elettori devolvono un contributo minimo di € 1 al momento dell’espressione del voto.
Articolo 6
(Funzioni degli organi da eleggere)
1. L’Assemblea regionale, convocata dal Segretario regionale uscente, si riunisce per la prima seduta 30 giorni dalla data delle elezioni.
2. La prima seduta dell’Assemblea costituente regionale è presieduta dal Segretario uscente; l’Assemblea come primo adempimento procede all’elezione del proprio Presidente tra i propri componenti a scrutinio segreto; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione la maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati in cui risulta eletto il candidato col maggior numero di voti.
Articolo 7
(Ripartizione dei seggi per l’Assemblea regionale tra le circoscrizioni ed i collegi)
1. Per la ripartizione dei seggi della Assemblea si fa riferimento ai collegi e alle circoscrizioni di cui alla legge 4 agosto 1993, n. 277.
2. I seggi così assegnati a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti tra i collegi in proporzione ai voti conseguiti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora uno o più collegi abbiano ottenuto con tale metodo meno di sei seggi, ne ottengono sei. Si procede quindi nuovamente alla ripartizione di tutti i seggi tra gli altri collegi, sempre in proporzione ai voti conseguiti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei quozienti interi e più alti resti, reiterando eventualmente il computo fino a che tutti i collegi ottengano un minimo di sei seggi. Un ulteriore seggio è assegnato ai collegi in cui abbia partecipato al voto un numero di persone pari a più del 20 per cento dei voti ottenuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei deputati.
Articolo 8
(Candidature)
1. Le liste per l’elezione dell’Assemblea regionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere nei relativi collegi e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso. A pena di inammissibilità, se il numero di liste tra loro collegate in ambito circoscrizionale è pari, non più della metà di tali liste possono avere come capolista persone dello stesso sesso; se il numero di liste tra loro collegate in ambito circoscrizionale è dispari, la differenza di numero tra capilista di sesso diverso non può essere superiore a una unità.
2. Le candidature nei collegi sono presentate all’Ufficio tecnico amministrativo territorialmente competente. Le liste dei candidati all’Assemblea regionale devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno cinquanta e non più di cento aventi diritto nei rispettivi collegi, autenticate da almeno un consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Nessuno può sottoscrivere più di una lista.
3. Nessuno può candidarsi in più di un collegio per l’elezione dell’Assemblea regionale.
4. Non è ammessa la candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto del Partito democratico
5. Non è ammessa la candidatura di persone che, alla data di presentazione delle candidature, si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007.
6. Le candidature per l’Assemblea regionale sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti: a) dichiarazione di accettazione della candidatura con un ordine delle candidature; b) dichiarazione di adesione al progetto del Partito Democratico; c) nome o slogan identificativo della lista; d) dichiarazione politica avente riguardo agli intenti che la lista si propone; e) indicazione di un referente circoscrizionale della lista, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione del ruolo di referente da parte di quest’ultimo; f) eventuale dichiarazione di collegamento con liste di candidati presentate in altri collegi della medesima circoscrizione identificate dalla medesima denominazione, dalla medesima dichiarazione di intenti e dal medesimo referente circoscrizionale; g) indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario regionale, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione da parte di quest’ultimo; h) autocertificazione che non ricorrano per nessuno dei candidati inclusi nella lista le condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma.
7. Le liste per l’Assemblea Costituente devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 24 novembre e la mezzanotte del 26 novembre 2008.
8. L’eventuale mendace autocertificazione di cui al precedente comma 6, lettera h), costituisce causa di ineleggibilità. In caso di elezione, l’accertamento della mendace dichiarazione comporta l’immediata decadenza da qualsiasi carica del partito e la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per il reato di falsità ideologica in atti privati (art. 485 c.p.) nonché la revoca di tutti i componenti della stessa lista di collegio alla quale appartiene il candidato.
Articolo 9
(Confronto tra i candidati)
1. L’Ufficio di Presidenza promuove assemblee ed iniziative pubbliche nel corso delle quali ha luogo un confronto tra i candidati o i loro delegati a parità di condizioni. Tali assemblee si svolgono nei 20 giorni antecedenti la data di svolgimento dell’elezione. Iniziative analoghe possono essere promosse anche tramite l’utilizzo delle reti di comunicazione telematica.
Articolo 10
(Disciplina della campagna elettorale)
1. Al fine di contenere i costi della campagna elettorale in vista delle elezioni di cui al presente regolamento, non è in ogni caso ammessa la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Collegio Regionale dei Garanti, entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i candidati, con riferimento anche all’entità massima, alle modalità e alla documentazione delle spese.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le modalità con le quali è possibile rendere pubblici e diffondere gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, nonché discorsi svolti dai candidati.
4. Agli eventuali reclami relativi all’applicazione del presente articolo si applicano le procedure di cui ai ricorsi previsti dall’art. 4 del presente regolamento. Per le questioni riguardanti la campagna elettorale dei candidati alla carica di Segretario regionale è competente il Collegio regionale e dei Garanti.
Articolo 11
(Voto)
1. Per essere ammessi al voto, che si svolge dalle ore 7 alle ore 20, occorre esibire al seggio un documento di identificazione e, ad eccezione dei non ancora maggiorenni e dei non cittadini, la propria tessera elettorale.
2. L’Ufficio tecnico-amministrativo determina le modalità di voto per i non ancora maggiorenni e i non cittadini italiani.
3. L’Ufficio tecnico-amministrativo determina le modalità con le quali gli studenti universitari fuorisede e i lavoratori fuorisede sono ammessi a votare rispettivamente nella loro sede universitaria o di lavoro.
4. È necessario inoltre dare espresso consenso a che il proprio nominativo ed i propri recapiti siano inseriti nell’elenco dei partecipanti alla votazione ed a che l’elenco stesso sia reso consultabile per ogni eventuale verifica relativa all’effettiva partecipazione al voto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
Articolo 12
(Procedimento elettorale)
1. L’Ufficio tecnico amministrativo sarà responsabile del procedimento elettorale.
2. In ciascun comune è costituito almeno un seggio per lo svolgimento delle elezioni ed almeno un seggio aggiuntivo per ogni diecimila voti validi ricevuti nel 2008 dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati. Di ogni seggio, viene definito e pubblicato su apposita sezione del sito web www.pdlazio.it l’ambito territoriale, facendo riferimento alle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, o alle vie e piazze in esso ricomprese, in modo da garantirne l’omogeneità complessiva.
3. L’Ufficio tecnico amministrativo nomina gli scrutatori per ciascun seggio e coordina le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della consultazione. Un seggio è validamente costituito se formato da almeno 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
4. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura dell’Ufficio tecnico-amministrativo. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all’interno della quale sono presenti, nell’ordine, dall’alto in basso, i nominativi dei candidati di collegio, preceduti dal candidato alla carica di Segretario regionale sostenuto dalla lista.
5. Gli elettori possono esprimere un unico voto in un’unica colonna di ciascuna scheda. Il voto si considera valido in qualsiasi punto della colonna sia stato apposto un segno. Sono considerate non valide le schede che presentino segni di votazione che ricadono all’interno di due o più colonne.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura.
Articolo 13
(Assegnazione alle liste dei seggi per l’Assemblea regionale)
1. Dopo aver ricevuto le schede e i fogli riepilogativi dello spoglio dei voti relativi all’elezione dell’Assemblea regionale avvenuto in ciascun collegio, l’Ufficio tecnico amministrativo procede al riparto dei seggi assegnati a ciascun collegio in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al collegio più due, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
2. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico circoscrizionale.
3. L’Ufficio tecnico amministrativo identifica quindi i gruppi di liste tra loro collegate ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera f) che abbiano ottenuto nel complesso più del 5% dei voti validamente espressi in ambito circoscrizionale. Con riferimento soltanto a tali gruppi di liste, computa la cifra elettorale circoscrizionale, pari alla somma dei voti residuati alle rispettive liste di collegio, a seguito della assegnazione dei seggi in base al precedente comma 1.
4. L’Ufficio tecnico amministrativo procede quindi alla assegnazione tra i gruppi di liste di cui al comma precedente dei seggi non ancora assegnati. A tal fine procede al riparto sulla base del metodo di cui al comma 1.
5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle liste appartenenti al gruppo che abbiano la frazione residuata del quoziente più alta. Qualora tutti i suoi candidati siano stati eletti, i seggi spettanti vengono assegnati alle altre liste del gruppo secondo l’ordine dei rispettivi quozienti.
7. La lista o le liste collegate ad un candidato alla segreteria regionale ottengono un numero di seggi nell’Assemblea regionale pari al consenso ottenuto dal candidato a cui sono collegate. In caso si ricorre al necessario riequilibrio.
6. Il Direttore dell’Ufficio tecnico amministrativo, in conformità dei risultati accertati dall’Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati in essa presenti seguendo l’ordine della lista stessa.
Articolo 14
(Elezione del Segretario regionale)
1. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea regionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
Articolo 15
(Regole sulla trasparenza)
1. Il presente regolamento, unitamente a tutti i regolamenti integrativi previsti dagli articoli precedenti, è pubblicato in apposita sezione del sito web www.pdlazio.it.
2. Nella sezione del sito web di cui al comma 1, sono altresì pubblicati, via via che si procede alla loro determinazione, costituzione o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare comunicazioni dirette agli organi medesimi, l’elenco dei candidati, l’elenco dei componenti i seggi elettorali ed ogni altro dato o documento identificato dal Collegio regionale dei garanti di cui all’art. 3 e all’art. 4.
3. Il Collegio dei Garanti di cui all’art. 2 e all’art. 3 definisce le ulteriori disposizioni dirette a garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure dirette all’elezione dell’assemblea regionale.
Art. 16
(Norme transitorie)
1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, per tutto ciò che non è da esso direttamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto nazionale del Partito Democratico ovvero quelle contenute nel regolamento quadro per le primarie del 14 ottobre 2007.
2. Qualora le disposizioni integrative di cui al comma 1 non siano individuabili, il Collegio dei Garanti di cui al comma 2 provvede alla loro predisposizione e approvazione.
Giovedì, 30 Ottobre 2008
