Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale
Martedì, 21 Luglio 2009 -
Un CommentoLa Direzione Regionale del Lazio del Partito Democratico, riunitasi il 17/07/2009, approva il seguente regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale in conformità -al vigente Statuto del Partito ed in particolare dell’articolo 15 comma 5 relativo all’elezione del Segretario regionale, il quale recita ” Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province”, all’articolo 1 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale, d’ora innanzi citato quale Regolamento nazionale, che fissa per la Convenzione regionale la data limite del 10 ottobre 2009, del comma 5 dell’art. 6 di detto Regolamento che fissa al 25 ottobre l’elezione del Segretario regionale e dell’Assemblea Regionale, nonché dell’articolo 15 di detto Regolamento (per l’elezione del Segretario e dell’assemblea Nazionale), il quale recita:
1. Le Direzioni Regionali, ai sensi degli art. 15 e 45 dello Statuto e in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento, approvano, entro il 23 luglio 2009, il regolamento regionale che stabilisce la data e le modalità per lo svolgimento della convenzione regionale.
2. Nella stessa seduta eleggono con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione Regionale, formata al massimo da 11 componenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
3. Entro le ore 20 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla carica di Segretario regionale e le relative linee politico- programmatiche. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l’assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari all’1% degli iscritti certificati nella regione e comunque non meno di 150.
Articolo 1
(Convocazione del procedimento elettorale)
1. La Prima Convenzione regionale del Lazio del Partito Democratico è convocata per il giorno 10 ottobre 2009 .
2. La Convenzione è composta da delegati in proporzione percentuale per ogni provincia alla consultazione preventiva tra gli iscritti relativamente ai candidati Segretari regionali ed è integrata da una lista di invitati deliberata a maggioranza di tre quarti dalla Commissione regionale di cui all’articolo 15, comma 2, del Regolamento nazionale.
3. I delegati alla Convenzione sono nominati dalla Commissione regionale su proposta dei candidati segretari
Articolo 2
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)
1. Le riunioni di circolo sono le medesime previste dall’articolo 4 del Regolamento nazionale, assicurando che durante le medesime alla consultazione degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale vengano garantiti tempi distinti rispetto a quelle relative alle candidature a Segretario nazionale.
Articolo 3
(Compiti della Commissione regionale)
1. E’ compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.
2. La Commissione regionale predispone altresì il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo e le modalità di pronta trasmissione del medesimo.
3. La Commissione regionale promuove l’apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale e dell’Assemblea regionale.
Articolo 4
(Svolgimento della Convenzione regionale)
1. In apertura della Convenzione regionale, su proposta del Segretario, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
2. In apertura della Convenzione, la Commissione regionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto (art. 15, comma 5), determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale
3. In apertura della Convenzione regionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
4. La Commissione regionale può determinare ulteriori compiti della convenzione regionale nonché le relative modalità di attuazione.
Articolo 5
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale)
1. La Commissione regionale determina, entro il 5 settembre, la ripartizione territoriale dei 400 componenti l’Assemblea regionale, utilizzando come collegi quelli determinati per l’elezione dell’Assemblea Nazionale. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della popolazione residente e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati.
2. Nella composizione delle liste deve essere rispettata tassativamente l’alternanza di genere.
3. In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei collegi della circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio.
4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale, entro le ore 20 del 12 ottobre. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, la Commissione regionale accerta l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria nazionale.
5. La commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base di propri criteri.
6. Le sezioni elettorali sono le medesime previste per l’elezione del segretario e dell’Assemblea Nazionale.
7. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del collegio / numero dei seggi del collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di circoscrizione provinciale, assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di collegio.
8. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale di cui al regolamento nazionale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i membri dell’Assemblea Regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
9. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.
Articolo 6
(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)
1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 14 giorni.
2. L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea regionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall’Assemblea.
3. Il Presidente dell’Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea regionale eletti nelle liste a lui collegate.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
Articolo 7
(Norma di chiusura)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, il Regolamento nazionale.
2. In caso di lacune, la Commissione regionale è abilitata ad approvare tempestivamente norme integrative.
Articolo 8
(Elezione dei Segretari Provinciali e di Circolo)
Ai sensi dell’art 15 dello Statuto nazionale, del Regolamento nazionale per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale e dello Statuto regionale, le elezioni dei Segretari provinciali e di circolo si svolgono tra il 15 novembre 2009 e il 17 gennaio 2010 con le modalità disciplinate da un apposito regolamento emanato dalla Direzione Regionale. In ogni caso gli iscritti che hanno diritto di voto sono quelli regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.
