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Statuto del Partito Democratico del Lazio //

 

Statuto PD Lazio (con modifica del 28/11/2009)

Nota informativa sullo Statuto regionale
Si comunica che la Commissione nazionale di garanzia ha preso in esame, ai sensi dell’art. 11 comma 3 dello Statuto del Partito Democratico, lo Statuto approvato dall’Assemblea regionale del Lazio in data 28 marzo 2009.

In proposito, la Commissione con una nota del 2 maggio 2009 ha rilevato in data quanto segue:

- Fra gli organi sub-regionali, disciplinati dal capo III dello Statuto regionale, risultano previste sei “Federazioni”, precisamente a Roma Città, Provincia di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Considerato che, a norma dell’art.1 dello Statuto nazionale, “il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori ed iscritti”, e che la struttura federale si articola nelle “Unioni regionali e Unioni provinciali di Trento e Bolzano” (Capo III, art. 11), l’uso della denominazione “Federazione” per le strutture provinciali non è conforme ai principi contenuti nello Statuto nazionale, si discosta dalla denominazione “Unione provinciale” normalmente utilizzata negli altri Statuti regionali nonché dalla denominazione “Coordinamento provinciale” riportata nel documento conclusivo della prima Assemblea nazionale costituente.

- L’art. 16.6 dello Statuto regionale prevede che possono essere avanzate candidature alternative ai candidati Sindaci e Presidenti uscenti “se ricevono il sostegno del 10% dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale”. Tale percentuale non è conforme a quella stabilita, per la stessa evenienza, dall’art.18.6 dello Statuto nazionale (30%);

- L’art. 17.2 dello Statuto regionale prevede che “Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il 25% dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero da almeno il 15% degli iscritti nel relativo ambito territoriale”. Tali percentuali non sono conformi a quelle stabilite, per le stesse evenienze, dall’art. 20.4 dello Statuto nazionale (rispettivamente 35 e 20%);

- L’art. 18.3 dello Statuto regionale prevede che “Le cariche di parlamentare europeo, nazionale e consigliere regionale sono incompatibili con la carica di consigliere comunale ed assessore comunale nei comuni con una popolazione maggiore di 10.000 abitanti o consigliere provinciale ed assessore Provinciale. Nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, in caso di cumulo, il 50% dell’indennità spettante per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello corrispondente”. Tale norma non è conforme allo Statuto nazionale che all’art. 22.5 dispone che l’incompatibilità operi – per i parlamentari nazionali ed europei – nei confronti dei consiglieri di comuni con almeno 15.000 abitanti e che, in caso di cumulo, debba essere versato il 75% dell’indennità ricevuta alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente;

- L’art. 31.2 dello Statuto regionale prevede che, qualora siano presentate in Assemblea regionale più liste di candidati per l’elezione della Commissione regionale di Garanzia, “viene approvata la lista che ottiene il maggior numero di voti” . Tale procedura è in contrasto con il rispetto del pluralismo stabilito nell’art. 1 dello Statuto nazionale e richiamato dallo stesso art. 31.2 dello Statuto regionale, in quanto attribuisce ad una sola lista votata a maggioranza semplice e non qualificata (es: 2/3) tutti gli undici componenti della Commissione di garanzia;

- L’art. 31.4 dello Statuto regionale prevede il divieto per i componenti delle Commissioni di Garanzia di candidarsi “per qualunque carica interna al Partito Democratico di pari livello”. Tale disposizione non è conforme all’art. 40.4 dello Statuto nazionale laddove dispone che il divieto di candidarsi operi nei confronti di qualunque carica interna al Partito, senza specificarne il livello.

Tutto ciò premesso, la Commissione nazionale di Garanzia ha deciso di rinviare lo Statuto in oggetto alla Assemblea regionale affinché, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto nazionale, provveda a modificarlo sulla base delle predette osservazioni ovvero, qualora non intenda adeguarsi in tutto o in parte, ricorra alla Assemblea nazionale la quale decide in via definitiva.

Con l’occasione, ed a titolo di collaborazione, la Commissione ha ritenuto di avanzare i seguenti suggerimenti allo scopo di evitare possibili, future difficoltà nell’applicazione dello Statuto:

- La giusta denominazione “Partito Democratico – Unione Regionale del Lazio”, adottata nei vari articoli dello Statuto, dovrebbe essere riportata anche negli articoli 1.2, 2.1, 17.1, 17.2, 18.1 e 31.4;

- Lo Statuto regionale prevede differenti modalità per la validità delle diverse votazioni (vedasi artt. 3.4, 7.3, 8.3, 10.4, 10.5, 15.4, 28.1, 31.2 e 35.1), salvo poi stabilire che “Tutte le votazioni previste nel presente statuto si intendono valide solo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché all’elezione partecipino il cinquanta per cento più uno dei componenti” (vedi art. 35.4);

- Stabilire per Statuto (art.5.4) il divieto “assoluto” di liste bloccate per le elezioni primarie potrebbe costituire un ostacolo difficilmente superabile per garantire la presenza paritaria di genere fra gli eletti (non solo fra i candidati);

- Stabilire che “l’assemblea regionale deve essere composta in misura corrispondente alle percentuali dei rispettivi candidati alla carica di segretario” (art. 5.5) potrebbe risultare non realizzabile;

- Sarebbe opportuno prevedere che siano membri di diritto dell’assemblea regionale, senza diritto di voto, anche i componenti della Commissione regionale di Garanzia (art.7.8), in modo da essere aggiornati sulle posizioni del Partito. Viceversa, non è opportuno che il Presidente della Commissione regionale di Garanzia faccia parte con diritto di voto della Direzione regionale (art. 8.2);

- Prevedere che ogni circolo territoriale debba avere la propria Commissione di Garanzia potrebbe risultare, nei fatti, di difficile attuazione (art. 10.2);

- Sarebbe opportuno precisare se la Conferenza permanente delle donne del Lazio debba riunirsi almeno ogni quattro oppure ogni sei mesi, invece di ogni quattro-sei mesi come stabilito all’art. 24.3 dello Statuto regionale.

L’Assemblea regionale il 17 marzo 2012 ha istituito la Commissione Statuto che il 12 giugno 2012, ha eletto nel suo seno come presidente il Prof. Silvio Traversa. La Commissione Statuto è al lavoro per raccogliere sia i rilievi che i suggerimenti formulati dalla Commissione nazionale di garanzia. Inoltre, sta provvedendo all’adeguamento dello Statuto regionale alla luce delle modifiche apportate allo Statuto nazionale dall’Assemblea nazionale del 21/22 maggio 2010. Non appena saranno conclusi i lavori, la Commissione statuto provvederà ad avanzare all’Assemblea regionale proposte di modifica alla Statuto regionale.

Commissione regionale di garanzia del PD Lazio