Delibera n. 45
ai fini del corretto svolgimento delle elezioni primarie del 25 ottobre , la Commissione nazionale per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, riunitasi il 22 settembre 2009, in virtù e in attuazione dell’art. 18 del Regolamento, mentre richiama:
lo Statuto nazionale, art.21 comma 1 , art. 22, art. 40 comma 4 (“ L’incarico di componente di una delle Commissioni di Garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo di partito ed è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al PD nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi “) ,
dell’art. 43 “… durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Comitato per l’attuazione del Codice etico è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al PD nonché sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma , il componente del Comitato si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computa ai fini del raggiungimento del numero delle firme richiesto”;
il codice etico, art.5 e art 3 comma c “ non appartenere ad associazioni che comportino vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato che comportino forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche istituzioni;
– la delibera n.32 del 1 settembre 2009, di questa stessa Commissione “ il Presidente e due scrutatori, iscritti al PD, la cui funzione è incompatibile con qualunque candidatura alle primarie del 25 ottobre; delibera:
– sono candidabili ed eleggibili alle assemblee nazionali e regionali quanti risultano iscritti e registrati nell’Anagrafe entro il 21 luglio 2009, pena la decadenza;
– non si può sottoscrivere più di una lista, per lo stesso livello regionale o nazionale, pena la cancellazione delle sottoscrizioni;
– la candidatura può essere presentata in un solo collegio e in una sola lista : o regionale o nazionale, pena l’ineleggibilità e la decadenza;
– gli eletti alla assemblea nazionale partecipano con diritto di parola, ma non di voto, alle assemblee regionali.
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