fbpx

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEL LAZIO

logohome

SCARICA IL REGOLAMENTO IL FORMATO PDF

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SEGRETARIO REGIONALE

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEL LAZIO

 

La Direzione dell’Unione Regionale del Lazio, riunitasi il giorno 21 gennaio 2014, ha approvato il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale

 

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1.    La Convenzione regionale del Lazio del Partito Democratico è convocata per il 5 febbraio  2014.

2.    Nel caso di accettazione di candidature a Segretario regionale in un numero pari o inferiore a 3, previa accettazione per iscritto di tutti i candidati ammessi, non saranno celebrate le riunioni di circolo e la Convenzione regionale

3.    La data di svolgimento dell’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale è fissata per domenica 16 febbraio 2014.

 

Articolo 2

(Commissione regionale per il congresso)

  1. È confermata la Commissione regionale costituita in occasione delle primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.
  2. La Commissione sarà integrata da un rappresentante per ciascun candidato a Segretario regionale.
  3. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.

 

Articolo 3

(Compiti della Commissione regionale per il congresso)

  1. La Commissione regionale per il congresso deve:

a)    formalizzare l’accettazione delle candidature a Segretario Regionale;

b)    certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;

c)    convocare la Convenzione regionale;

d)    formalizzare l’accettazione delle liste dei candidati all’Assemblea regionale;

e)    certificare i risultati delle Primarie del 16 febbraio 2014 e proclamare gli eletti all’Assemblea regionale;

f)     svolgere tutti gli altri compiti previsti dal presente Regolamento.

  1. La Commissione regionale per il congresso è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all’applicazione del presente Regolamento ed alle procedure previste dal precedente comma.
  2. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
  3. La Commissione nomina per ognuna delle federazioni territoriali un proprio delegato che affiancherà il Segretario di Federazione al fine di:

a)    curare l’istituzione dei seggi elettorali per le primarie del 16 febbraio 2014, predisponendo i kit per le operazioni elettorali e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli scrutatori;

b)    calendarizzare le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale;

c)    nominare un garante per ogni riunione di circolo

d)    raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di circolo;

e)    raccogliere e trasmettere i verbali di seggio per le primarie del 16 febbraio.

  1. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all’assemblea regionale.
  2. I componenti della Commissione fanno parte di diritto dell’Assemblea regionale.

 

Articolo 4

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

  1. Entro le ore 20 del 25 gennaio 2014 vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria regionale e le relative linee politico-programmatiche.
  2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte da:

a) da almeno il 10% dei componenti dell’Assemblea regionale uscente;

b) ovvero da un numero di iscritti compreso tra 150 e 500, distribuiti in almeno la metà delle Federazioni provinciali presenti nella regione.

  1. La Commissione regionale per il congresso cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.
  2. L’ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale per il congresso.
  3. Non sono candidabili alla carica di Segretario regionale:

a)  il Presidente della regione;

b)  il Presidente del Consiglio regionale;

c) gli Assessori regionali;

d)  i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

 

Articolo 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

  1. Le riunioni di Circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio, secondo un calendario stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 4 lettera b)  del presente Regolamento.
  2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere delegati alla Convenzione regionale tutti coloro regolarmente iscritti al PD al 10 novembre 2013 (data di certificazione delle anagrafi – deliberata dalla Commissione nazionale per il congresso 2013 – in virtù della Delibera dell’Assemblea nazionale che ha stabilito il “fermo” del tesseramento dal 11 al 24 novembre 2013).
  3. La Commissione regionale per il Congresso, con il supporto delle Federazioni di appartenenza, ha l’obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l’anagrafe certificata degli iscritti alla data del 10 novembre 2013.
  4. Il Segretario di Federazione nomina, d’accordo con il delegato della Commissione Regionale, un “Garante” per ogni riunione di circolo.
  5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del coordinatore del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza il “Garante” che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
  6. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 20 minuti.
  7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
  8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
  9. La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine della votazione, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
  10. Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati a Segretario regionale per le primarie del 16 febbraio 2014, in ragione dei voti ottenuti da ciascun candidato, l’Assemblea di circolo elegge i propri rappresentanti alla Convenzione regionale.
  11. Eventuali deroghe per l’orario delle votazioni nei circoli d’ambiente saranno valutate ed accordate caso per caso dal Segretario di Federazione d’accordo con il delegato della Commissione Regionale.
  12. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione regionale, collegate alle candidature a Segretario nazionale. Nella sua composizione ciascuna lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere. Possono essere delegati anche iscritti appartenenti ad altri Circoli della stessa Provincia. Si può essere candidato in un solo Circolo.
  13. La Convenzione regionale è composta da 500 delegati.
  14. La Commissione regionale per il congresso, con il supporto delle Federazioni di appartenenza,  ripartisce tra i circoli i seggi della Convenzione regionale:

a)  per il 50% in ragione della media degli iscritti del 2012 e del 2013;

b)  per il 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell’ambito territoriale di competenza del Circolo. Nel caso di Circoli Aziendali, non potendo questi ultimi fare riferimento al 50% dei delegati sulla base dei voti ottenuti dal Partito nelle ultime elezioni politiche come per i Circoli territoriali, si assegna loro il risultato elettorale medio del territorio di cui la Federazione è competente.

In ogni caso ad ogni Circolo va assicurata la rappresentanza all’interno della Convenzione regione con almeno un delegato.

  1. La Commissione regionale per il congresso, acquisiti, attraverso le Federazioni, tutti i verbali delle Riunioni di Circolo, procede all’ assegnazione dei seggi spettanti a ciascun candidato a Segretario regionale attraverso il metodo del quoziente naturale e dei migliori resti e procedendo successivamente al riequilibrio proporzionale individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti nei singoli Circoli.

 

Articolo 6

(Svolgimento della Convenzione regionale)

  1. La Convenzione regionale si celebra il 5 febbraio 2014.
  2. In apertura della Convenzione regionale, su proposta della Commissione regionale per il congresso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura e del coordinatore della Commissione regionale.
  3. In apertura della Convenzione, la Commissione regionale per il congresso comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto, determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale “Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori del 16 febbraio 2014 per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale i tre candidati che nella consultazione preventiva di cui all’art. 6 abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle federazioni territoriali“.
  4. In apertura della Convenzione regionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
  5. La Commissione regionale può determinare ulteriori compiti della convenzione regionale nonché le relative modalità di attuazione.

Articolo 7

(Elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale)

  1. L’Assemblea regionale è composta da 200 componenti. Essi sono eletti negli stessi collegi istituiti e deliberati per l’elezione dell’Assemblea nazionale dell’8 dicembre 2013 ed assegnati a ciascun collegio secondo i criteri previsti dall’articolo 7 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale approvato dalla Direzione del Partito Democratico il 27 settembre 2013.
  2. La ripartizione territoriale dei componenti l’Assemblea regionale è così determinata:

calcolare il totale dei voti validi di tutte le liste nel collegio;In ciascun Collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato Segretario regionale. Autorizzato alla presentazione della lista è il delegato del candidato Segretario,

  1. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale.
  2. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun Collegio.
  3. Ciascun iscritto può sottoscrivere una sola lista.
  4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro le ore 20 di sabato 8 febbraio 2014.
  5. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi.
  6. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali per il congresso accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.
  7. Le liste presentate devono rispettare l’alternanza di genere.
  8. Le liste devono contenere un numero massimo di candidati pari ai seggi assegnati.
  9. La carica di membro dell’Assemblea regionale è incompatibile con quella di membro dell’Assemblea nazionale. Qualora un componente dell’Assemblea nazionale volesse candidarsi all’Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste indicata al comma 6 del presente articolo.
  10. Nessun iscritto può essere candidato in più di un Collegio.
  11. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all’Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun Collegio.
  12. La Commissione regionale, unitamente ai soggetti indicati al comma 4 dell’art. 3, entro il 3 febbraio 2014 determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto possibile, devono essere istituite le stesse sezioni elettorali già deliberate in occasione delle primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale del 8 dicembre 2013.
  13. La Commissione regionale ratifica la nomina dei Presidenti di seggio e i scrutatori effettuata dai soggetti indicati al comma 4 dell’art. 3 (Segretario di Federazione e delegato della Commissione), entro il 9 febbraio 2014.
  14. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data del 10 novembre 2013.
  15. Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
  16. La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell’elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 8 dicembre 2013, aggiungendo i nuovi eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto.
  17. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di due euro destinato al territorio.
  18. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.
  19. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea regionale.
  20. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
  21. Sulla base di quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 8 del “Regolamento quadro per l’elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali” i seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con lo stesso metodo stabilito all’art. 9 dello Statuto nazionale, all’art. 9, comma 8 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale del 27 settembre 2013 e della Delibera n. 67 del 3 dicembre 2013 della Commissione nazionale per il Congresso, così come specificato:
  22. i seggi vengono attribuiti in prima istanza sul livello del collegio con la procedura di seguito indicata:
  • calcolare il quoziente di collegio dividendo il totale dei voti validi per il numero di seggi assegnati al collegio;
  • dividere i voti presi da ciascuna lista per il quoziente di collegio. La parte intera del risultato di questa operazione rappresenta il numero di seggi attribuiti alla lista in quel collegio. La differenza fra i voti presi dalla lista e quelli necessari a “pagare” i seggi ottenuti sono i “resti” che concorreranno al riparto dei seggi residui a livello di circoscrizione di Federazione provinciale;
  1. successivamente saranno attribuiti i seggi non attribuiti con gli interi nei singoli collegi alle liste che ne hanno diritto, sul livello della circoscrizione di Federazione provinciale con la procedura di seguito indicata:
  • calcolare il totale dei resti sommando i resti riportati da tutte le liste in tutti i collegi della circoscrizione di Federazione provinciale;
  • calcolare il totale dei seggi residui sommando tutti i seggi della circoscrizione di Federazione provinciale non assegnati nei relativi collegi;
  • calcolare i quoziente di Federazione provinciale dividendo il totale dei resti per il totale dei seggi residui;
  • calcolare il rapporto tra i voti e quoziente dividendo i voti residui di ciascuna lista per il quoziente di Federazione provinciale;
  • assegnare i seggi che ancora risultano da attribuire dopo aver assegnato quelli con i quozienti interi a chi ha i più alti ulteriori resti. In caso di parità, a chi aveva il totale resti più alto, in caso di ulteriore parità a chi ha il totale voti validi più alto;
  1. infine sarà determinato in quali collegi ciascuna lista vedrà attribuiti i seggi ottenuti a livello di circoscrizione di Federazione provinciale secondo la procedura di seguito indicata:
  • partire dai collegi con il minor numero di seggi che non abbia eletto tutti i loro rappresentanti e via via a procedere con gli altri collegi in ordine crescente;
  • se due o più collegi hanno lo stesso numero di seggi, ordinare in maniera decrescente rispetto ai voti validi;
  • si procede quindi in sequenza sino all’assegnazione di tutti i seggi nella fascia dei collegi più piccoli assegnando il seggio alla lista che ha riportato il miglior risultato (rapporto tra voti residui e quoziente di collegio) e si passa poi alle fasce seguenti dei collegi fino alla concorrenza dei seggi ancora da assegnare ai collegi e alle liste;
  • se in un collegio in cui ci sono ancora seggi da assegnare due o più liste hanno lo stesso rapporto, si attribuirà il seggio utilizzando soluzioni incrementali. Nell’ordine:

–  aumentare i decimali sui rapporti;

–  attribuire il seggio alla lista che ha preso più voti nel collegio;

–  attribuire il seggio alla lista che ha preso più voti nella circoscrizione;

–  nel caso di ulteriore parità, tra un uomo e una donna prevale la donna; tra 2 donne, la più giovane, tra due uomini, il più giovane.

  1. Per quanto attiene al collegio n. 15 (Rieti Monterotondo) verrà considerato alla stregua di una Federazione provinciale.
  2. Si vota dalle ore 8 alle ore 20 del 16 febbraio 2014.
  3. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza.
  4. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti sulla base di quanto disposto dal presente articolo, trasmette il verbale dei risultati alla Commissione nazionale, proclama eletti i componenti dell’Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
  5. I membri dell’Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.
 COLLEGIO SEGGI COMUNI COMPRESI NEL COLLEGIO
01) FROSINONE 18 Tutti i comuni della Provincia di Frosinone
02) LATINA 18 Tutti i comuni della Provincia di Latina
03) ROMA  1 e 2 13 Roma Capitale
04) ROMA  3 e 4 15
05) ROMA  5 9
06) ROMA  6 9
07) ROMA  7 11
08) ROMA  8 e 11 11
09) ROMA  9 e 10 13
10) ROMA  12 e 13 11
11) ROMA  14 e 15 11
12) CIVITAVECCHIA-FIUMICINO 11 comuni della Provincia di Roma: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano
13) GUIDONIA 8 comuni della Provincia di Roma: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Fontenuova, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Olevano Romano, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregoria da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano
14) MARINO-CIAMPINO 11 comuni della Provincia di Roma: Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lariano, Marino, Montecompatri, Montelanico, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Valmontone, Zagarolo
15)RIETI-MONTEROTONDO 9 Tutti i comuni della Provincia di Rieti e i seguenti comuni della Provincia di Roma: Capena, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant’angelo Romano, Sant’oreste, Torrita Tiberina
16) VELLETRI 13 comuni della Provincia di Roma: Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Nettuno, Pomezia, Velletri
17) VITERBO 9 Tutti i comuni della Provincia di Viterbo
TOTALE 200

 

Articolo 8

(Composizione del seggio elettorale)

1.    Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, iscritti al PD la cui funzione è incompatibile con la candidatura all’Assemblea regionale.

2.    Il Presidente, a sua scelta, tra gli scrutatori, nomina un vice Presidente e il Segretario.

3.    Qualora si verifichino casi di incompatibilità, di cui al punto precedente, lo stesso organo che ha provveduto alla nomina, entro 48 ore dalla verifica, provvede alla relativa sostituzione. La Commissione regionale esercita il potere di surroga e procede ad eventuali nomine mancanti nei seggi entro le successive 48 ore dalla scadenza del 5 febbraio 2012. Si ricorda che il seggio per la validità delle operazioni deve assicurare la costante presenza di almeno 2/3 dei componenti, tra i quali il Presidente o il vice Presidente.

4.    I Rappresentanti delle liste collegate ai Candidati a Segretario Regionale, partecipano alle operazioni del seggio e potranno accreditarsi direttamente con una dichiarazione della lista. In caso di assenza di uno o più componenti, al momento dell’apertura del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con uno o più elettori. Si ricorda altresì che il Presidente del seggio decide, sentito in tutti i casi il parere degli scrutatori, in relazione alle difficoltà, incidenti o reclami, anche verbali, che dovessero verificarsi durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio.

5.    Il vice Presidente designato fa le veci del Presidente in caso di sua temporanea assenza.

6.    Il Presidente ha comunque l’obbligo di annotare sul verbale qualsiasi reclamo presentato e la conseguente decisione presa, specificando anche l’eventuale disaccordo di uno o più componenti del seggio.

7.    Il Seggio ha il compito di redigere i verbali, di registrare i voti delle singole liste durante lo spoglio delle schede, raccogliere gli atti e mettere a verbale lo svolgimento delle diverse operazioni della giornata.

8.    I verbali e le schede, unitamente agli altri modelli per la trasmissione dei risultati, vanno inviati tempestivamente alla Commissione provinciale, alla quale devono pervenire immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di spoglio, i risultati per ogni singolo seggio costituito nella Provincia.

9.    A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali del collegio o dei collegi, li trasmette entro 48 ore alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i membri dell’Assemblea Regionale.

 

                                                                        Articolo 9

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)

  1. La Commissione regionale comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 10 giorni.
  2. L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di presidente dell’Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali, ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall’Assemblea.
  3. Il Presidente dell’Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea regionale.
  4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
  5. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale (come recita il regolamento nazionale) – a far parte dell’Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l’elezione e/o la sfiducia del Segretario.
  6. Nel caso in cui sia accettata una sola candidatura a Segretario regionale le primarie saranno considerate validamente sostenute qualora la lista unica concorrente avrà conseguito un numero di voti pari al 50% +1 degli iscritti presenti nella relativa anagrafe alla data del 10 novembre 2013.

 

ART. 10

(Le garanzie)

  1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
  2. La Commissione nazionale e quella regionale hanno il compito di garantire che la procedura di elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
  3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale.
  4. L’accesso ai dati dell’Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.

 

ART. 11

(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

  1. È parte integrante del presente, l’apposito “Regolamento di disciplina della campagna congressuale”.
  2. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell’art. 41 dello Statuto, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell’ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d) del Codice Etico.
  3. I candidati a conclusione dell’iter congressuale saranno tenuti a rendicontare le spese sostenute alla Commissione regionale per il Congresso.
  4. Il Partito regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, metterà a disposizione dei candidati a Segretario un ufficio e le necessarie attrezzature informatiche.

 

ART. 12

 (Norme di salvaguardia)

  1. I candidati a Segretario regionale e all’Assemblea regionale si impegnano:
    1. a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
    2. a deferire all’atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

 

Articolo 13

(Norma di chiusura)

1.    Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, il Regolamento nazionale.

2.    In caso di lacune, la Commissione regionale è abilitata ad approvare tempestivamente norme integrative.